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Incoterms 2000


Gli Incoterms, regole che definiscono gli obblighi delle parti in relazione ai termini di consegna delle merci, costituiscono il linguaggio corrente nel commercio internazionale e vengono ormai costantemente utilizzati in tutto il mondo. In questa prima revisione dell’edizione del 1990, gli Incoterms 2000, con le modifiche apportate per tener conto dei cambiamenti nelle pratiche commerciali e nelle modalità di trasporto, forniscono a quanti partecipano agli scambi internazionali, operatori industriali, bancari, dei trasporti, delle assicurazioni, professionisti e giuristi d’impresa un utilissimo e  moderno strumento di lavoro nel campo degli scambi internazionali di merci” (Camera di Commercio Internazionale).

 


Per quanto siano importanti, va ricordato che gli Incoterms –International Commerce Terms- non disciplinano il trasferimento della proprietà, ma hanno il merito di evidenziare il meccanismo del trasferimento dei rischi e dei costi negli scambi internazionali di merci esclusivamente fra compratore e venditore. Pertanto, queste clausole vanno coordinate con i contratti di trasporto, di spedizione e assicurazione al fine di redigere un completo contratto di compravendita. Se il contenuto tipico della clausola subisce delle deroghe, in tal caso esse devono essere espressamente concordate ed è opportuno farvi menzione nel contratto di vendita.


Gli Incoterms 2000, in vigore dal 1° gennaio del 2000, sono identificati da sigle composte da tre lettere che catalogano differenti obbligazioni per le parti del contratto di vendita. I termini sono 13 e vanno dall’EXW al DDP, in un crescendo di obbligazioni a carico del venditore.


Gli Incoterms 2000 sono suddivisi in 4 gruppi e comportano:
- E (EXW), massima obbligazione per il compratore;
- F (FCA, FAS, FOB), trasporto principale a carico del compratore;
- C (CFR, CIF, CPT, CIP), trasporto principale a carico del venditore, rischi a carico del compratore;
- D (DAS, DES, DEQ, DDU, DDP), massima obbligazione per il compratore.


Alcune tipologie sono proprie del trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ), mentre altre possono essere utilizzate indifferentemente (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP).


Nel dettaglio:


- Gruppo E: EXW (ex works, franco fabbrica). Tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore, per cui al venditore si richiede unicamente di mettere la merce a disposizione nel luogo indicato – solitamente c/o il proprio magazzino-.


Gruppo F: Il venditore si obbliga a trasportare la merce a proprie spese e rischi presso il vettore; il trasporto principale è a carico del compratore, il quale si assume i rischi del perimento delle merci a partire dal momento in cui vengono consegnate al vettore.
- FCA (free carrier…named place). Il venditore consegna la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore o allo spedizioniere indicato dal compratore nel luogo convenuto, sostenendo spese e rischi. Il primo deve emettere un documento di trasporto che provi l’avvenuta consegna della merce al vettore, oltrechè, naturalmente, alla documentazione doganale e commerciale.
- FAS (free along side…named porto of shipment).  Il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce sdoganata all’esportazione, sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto. Se la nave ritarda o riparte prima di aver preso a bordo il carico, le spese conseguenti all’inconveniente ricadono sul compratore, il quale ha l’obbligo di prendere la merce in consegna nel porto d’imbarco.
- FOB (free on board…named porto of shipment). Il venditore consegna effettivamente la merce solo quando questa supera la murata della nave, mentre lo stivaggio, di regola, non rientra fra le sue prestazioni. Spetta al compratore, invece, l’emissione della polizza di carico, in quanto la stipula del contratto di trasporto è di sua competenza.


Gruppo C: (costo della merce e del nolo nel trasporto via mare, carriage). Fanno parte di tale categoria quei termini di resa che attribuiscono al venditore l’onere, ma non il rischio, del trasporto delle merci fino al luogo di consegna concordato. Sebbene il trasporto principale sia a carico del venditore, i rischi legati alla merce ricadono sul compratore al momento della partenza, ossia nel passaggio di consegne dei beni allo spedizioniere.
- CFR (cost and freight…port of destination). Come detto, il venditore sopporta le spese necessarie al trasferimento ed i relativi rischi sino al passaggio della murata della nave, ma da tale momento, perdite e danni sono a carico del compratore. Fra le spese cui il venditore deve far fronte vi sono quelle relative allo sdoganamento ed al trasporto. Il compratore, invece, ritira la merce nel porto indicato e sostiene le spese doganali d’importazione.
- CIF (cost, insurance and freight…port of destination). La clausola CIF è un’evoluzione della CFR. Prevede, infatti, la stessa divisione di diritti e doveri per il venditore ed il compratore, ma, a differenza di quest’ultima, la parte venditrice ha anche l’onere di stipulare una polizza assicurativa conforme alla copertura minima dell’Institute Cargo Clauses (ICC), clausolario C. La durata del contratto dovrà necessariamente coincidere con quella del trasporto. Su richiesta del compratore, circostanza che si verifica quando i prodotti oggetto di cessione hanno un certo valore, il venditore deve fornire una copertura assicurativa più alta.
- CPT (carriage paid to…place of destination). Presenta gli stessi meccanismi delle regole indicate con la sigla CFR, ma è utilizzato per tutte le forme di trasporto non effettuate per mare, con particolare riferimento al multimodal transport.
- CIP (carriage and insurance paid to…place of destination). Stesse dinamiche della clasuola CIF, ma, come la CPT, è utilizzata per tutte le forme di trasporto non marittime.


Gruppo D: Comporta le obbligazioni maggiori per il venditore, esponendolo a costi e rischi maggiori, in quanto il rischio passa dal venditore al compratore nel momento dell’arrivo della merce nel luogo di consegna convenuto.
- DAF (delivered at frontier…named place). Il venditore si impegna a consegnare la merce, a propri rischi e spese, alla frontiera di destinazione convenuta. Da questo momento in poi, però, passa tutto a carico del compratore.
- DES (delivered ex ship…port of destination). Mentre il venditore consegna e scarica la merce sulla banchina del porto convenuto, stipulando, altresì, il contratto di trasporto e gestendo tutte le fasi del trasporto, ivi compresa la preparazione della documentazione necessaria all’esportazione, il compratore è tenuto al ritiro della merce messa a disposizione a bordo della nave, provvedendo a sue spese allo scaricamento.
- DEQ (delivered ex quay –duty paid- port of destination). Oltre ai doveri esplicitati nella clausola DES, il venditore ha l’onere di scaricare la merce sulla banchina, dopo aver adempiuto sì allo sdoganamento, ma astenendosi dalle operazioni doganali relative all’importazione. Differenti situazioni possono verificarsi a seconda che le merci siano messe a disposizione prima o dopo la data concordata. Nel primo caso il compratore non ha l’obbligo del ritiro anticipato; nel secondo, invece, egli può anche optare per la risoluzione del contratto, ad esempio qualora il termine di consegna fosse particolarmente importante.
- DDU (delivered duty unpaid…place of destination). Il venditore rende le merci al compratore nel luogo di destinazione convenuto con l’esclusione delle spese di sdoganamento all’import; stipula, inoltre, il contratto di trasporto sopportando costi e rischi, ma non scarica la merce, operazione che è di competenza del compratore (salvo diversi accordi); infine, effettua le formalità doganali relative all’export.
- DDP (delivered duty paid…place of destination). Diversamente dalla clausola DDU, il venditore sopporta anche gli obblighi relativi allo sdoganamento della merce all’import.

14.01.2009                                                                                Avv. Nicola De Giosa

 
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