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Guida del diportista nautico
Le brevi note in prosieguo intendono fornire al diportista un memorandum estrapolato dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171.La scelta di commentare solo alcuni articoli, nasce dall’esigenza di voler evidenziare solo le disposizioni concernenti le modalità d’iscrizione del natante nei registri, quelle strettamente legate all’utilizzo dell’imbarcazione ed, infine, quelle inerenti l’uso commerciale della medesima.

 

GUIDA DEL DIPORTISTA NAUTICO

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

 

S’intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

 

Art. 3 Unità da diporto

 

Sono costruzioni destinate a tale tipo di attività:-le unità da diporto, ossia ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione;-le navi da diporto, ovvero le unità con scafo di lunghezza superiore a m. 24; -imbarcazioni da diporto, ossia ogni unità con scafo di lunghezza compresa fra m. 10 e m. 24; -natante da diporto, ovvero ogni unità a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a m. 10.

 

Art. 8 Marcatura CE di conformità

 

Quando sono immessi sul mercato, i mezzi citati devono recare la marcatura CE di conformità, apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea in modo visibile, leggibile ed indelebile.

 

Art. 15 Registri di iscrizione

Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto.Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalla Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purchè munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico.

Art. 16 Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

Art. 17 Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del suddetto decreto legislativo sono resi pubblici, ad istanza dell’interessato, entro giorni 60 dalla data dell’atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. Accertata una violazione in materia di pubblicità, qualora l’interessato non provveda a porvi rimedio, l’ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.

 

Art. 18 Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

 

Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di iscrizione, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono oppure presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia. L’elezione di domicilio non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se fatta nei confronti di un’agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo. I cittadini italiani residenti all’estero devono nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia.

 

Art. 19 Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

 

Per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario deve presentare all’autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea munite di marcatura CE, occorre anche presentare il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica. Qualora la registrazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante.Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico.Qualora il proprietario di un’imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l’iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell’unità.Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi e costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno ’98, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico.

 

Art. 20 Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

 

Il proprietario di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. L’assegnazione del numero d’immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionatamente alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuarsi non oltre 6 mesi dalla data di assegnazione medesima. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione ed il certificato di sicurezza.Decorsi 6 mesi dall’assegnazione in parola, senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria ed il certificato di sicurezza sono restituiti all’ufficio che li ha rilasciati ed il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 19.

 

Art. 21 Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

 

Per trasferire ad altro ufficio l’iscrizione di un’unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione dell’unità.La cancellazione dell’unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:a- per vendita o trasferimento all’estero;b- per demolizione;c- per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d- per passaggio ad altro registro;e- per perdita effettiva o presunta.

 

Art. 23 Licenza di navigazione

 

Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla d’iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome del proprietario, l’ufficio d’iscrizione ed il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione fra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

 

Art. 26 Certificato di sicurezza

 

Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo.

 

Art. 27 Natanti da diporto

 

I natanti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’art. 15, della licenza di navigazione di cui all’art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all’art. 26. A richiesta possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto, ma, in tal caso, ne assumono il regime giuridico.

Art. 30 Manifestazioni sportive

In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all’art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Art. 31 Navigazione temporanea

 

Per navigazione temporanea s’intende quella effettuata allo scopo di:a-     verificare l’efficienza degli scafi o dei motori;b-    presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto;c-     trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione, la quale è rilasciata dai soggetti di cui all’art. 15.

Art. 32 Autorizzazione alla navigazione temporanea

L’autorizzazione è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:a-     copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e delle persone trasportate;b-    certificato d’iscrizione alla CCIAA del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.L’autorizzazione è rinnovabile ogni 2 anni con annotazione sul documento originale.

Art. 40 Responsabilità civile

 

La responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione delle unità da diporto, è regolata dall’art. 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’art. 2947, comma 2, del medesimo codice (2 anni).Ai fini dell’applicazione dell’art. 2054, comma 3, del codice civile, il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario, mentre, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 42 Locazione e forma del contratto

La locazione di unità da diporto è il contratto  con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.Le stesse regole devono essere seguite in caso di sublocazione e/o di cessione.

Art. 43 Scadenza del contratto

Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di ritardo, dal momento della riconsegna dell’unità.

Art. 45 Obblighi del locatore

 Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione.

Art. 46 Obblighi del conduttore

Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed in conformità alle finalità del diporto.

Art. 47 Noleggio di unità da diporto

Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48 Obblighi del noleggiante

Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti, coperta dall’assicurazione estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49 Obblighi del noleggiatore

Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Art. 58 Durata dei procedimenti

 I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

Art. 59 Arrivi e partenze delle unità da diporto 

Le unità da diporto sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Art. 60 Denuncia di evento straordinario 

Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante della stessa deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone, il termine di denuncia è ridotto a 24 ore.                

Uso commerciale delle unità da diporto

Sebbene la navigazione da diporto dovrebbe avere finalità lusorie, il codice in commento permette l’uso commerciale delle unità da diporto. Infatti, l’art. 2 del medesimo specifica che l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:-         è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;-         è utilizzata per l’insegnamento professionale per la navigazione da diporto;-         è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuai o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese dela competente C.C.I.A.A. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.Qualora le attività citate siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’esercente presenta all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona:-         una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità;-          il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa;-         gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere tenuta a bordo. Nicola De Giosa – Studio legale De Giosa              

 

Brindisi, 21 maggio 2008                      Avv. Nicola De Giosa   

 
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