I convegni tenutisi in occasione della V edizione del Salone nautico del Salento, svoltosi a Brindisi presso il porto turistico “Marina di Brindisi” dal 5 al 13 maggio ’07, hanno dato a diversi operatori del settore la possibilità di fare il punto della situazione sul turismo nautico e sull’ambiente.
Da uno studio pubblicato di recente, è emerso che in Italia solo una percentuale pari al 15% dei natanti dispone di un posto-barca, per cui il restante 85% delle barche vendute non possiede apposite aree di ormeggio. Come si può notare, la situazione è critica; infatti, ad un trend di acquisto di imbarcazioni sempre più positivo non corrisponde, dunque, un’adeguata offerta di idonee strutture. Tuttavia, in quest’ultimo periodo, complice una presa di coscienza delle ottime possibilità di business che offre il settore della nautica, diversi sono i Comuni ed i privati interessati a costruire e/o gestire nuovi porti turistici. Il settore della nautica da turismo, infatti, è molto produttivo di per sé, ma se si pensa alle amplissime diversificazioni commerciali ad esso collegabili direttamente ed indirettamente, le prospettive potrebbero diventare ancora più allettanti. Vediamo ora i punti focali su cui poggia la procedura da seguire per avere in concessione un’area demaniale da adibirsi a porto turistico. La materia è regolata dal D.P.R. n. 509 del 2 dicembre 1997, il quale disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59. Art. 1 (Ambito di applicazione): 1. Il regolamento disciplina, dunque, il procedimento di concessione di aree demaniali per la realizzazione di quelle strutture funzionali al turismo nautico, da individuarsi nel porto turistico, nell’approdo turistico e nei punti di ormeggio. Art. 2 (Definizioni): 1. Strutture dedicate alla nautica da diporto: a) Il porto turistico è l’insieme delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra o a mare al fine di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante la prestazione di servizi complementari. b) L’approdo turistico è, invece, la porzione dei porti polifunzionali avente il medesimo scopo, attrezzata mediante l’apprestamento di ulteriori e connessi servizi. c) I punti d’ormeggio, infine, sono le aree demaniali marittime e gli specchi d’acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 2. La competenza a rilasciare la concessione è demandata, in relazione alla durata della medesima, al Direttore marittimo nel caso di concessioni non superiori a 15 anni; al Dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, qualora la concessione superi i 15 anni. 3. Nel caso in cui, invece, la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una Autorità Portuale, competente al rilascio è il Presidente della stessa. Art. 3 (Domanda di concessione): 1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo e del mare territoriale o apportarvi innovazioni, allo scopo di realizzare strutture dedicate alla nautica da diporto quali porti turistici e approdi turistici, deve presentare una domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al Comune. 2. Tale domanda deve essere corredata da un progetto preliminare che definisca le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e che contenga una dettagliata descrizione del progetto riguardante, altresì, i principali effetti che lo stesso potrebbe avere sull’ambiente. 3. La cartografia di riferimento ai fini dell’esatta individuazione dell’area è quella catastale. 5. L’istanza complessiva deve essere firmata da un ingegnere iscritto all’albo. Art. 4 (Pubblicazione della domanda): 1. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, il capo del compartimento ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell’albo del Comune ove è situato il bene richiesto e l’inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia. 2. L’ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni di inizio e fine pubblicazione e l’invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni e che le amministrazioni debbono valutare, dandone conto nelle motivazioni del provvedimento finale. 3. Eventuali domande concorrenti devono pervenire, pena l’inammissibilità, entro il termine della presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai fini di eventuali osservazioni. Art. 5 (Esame del progetto): 1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute sono trasmesse con la relativa documentazione dall’autorità marittima al sindaco del Comune interessato entro 30 giorni. 2. Successivamente, entro i 30 giorni dalla ricezione dei progetti, il sindaco è tenuto ad indire una Conferenza di servizi alla quale devono partecipare: - la Regione, per valutare sotto il profilo urbanistico e pianificatorio l’ammissibilità del progetto, nonché per la verifica delle caratteristiche del progetto in relazione all’art. 10, D.P.R. 12 aprile 1996 (valutazione di impatto ambientale) e per l’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali); - il Comune, al quale compete la valutazione riguardante il profilo urbanistico ed edilizio; - la circoscrizione doganale, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D.lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (edificazione in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale); - l’autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima; - l’ufficio del genio civile opere marittime, ai fini della verifica dell’idoneità tecnica delle opere; - l’ufficio del Ministero delle finanze competente per territorio, in relazione alle implicazioni dominicali del progetto; - le altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino titolari di specifici interessi pubblici. 3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli Enti innanzi citati almeno 90 giorni prima della conferenza per l’opportuno vaglio delle medesime mediante i rispettivi uffici tecnici. 5. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità. 6. La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l’istanza ammessa alle successive fasi della procedura. 8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara. Art. 6 (Approvazione del progetto definitivo): 1. Entro 15 giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il Sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo che deve essere redatto ai sensi dell’art. 16 della L. n. 109 del 1994, concernente i lavori pubblici, con particolare attenzione al piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e del tratto di costa interessato ed allo studio d’impatto ambientale, ove prescritto. 2. Il progetto definitivo viene approvato tramite A) conferenza di servizi in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, ovvero, B) in caso di difformità, tramite accordo di programma. 3. Per la formalizzazione dei rispettivi provvedimenti di competenza, qualora non abbiano già provveduto in sede di esame del progetto preliminare, partecipano alla conferenza dei servizi o all’accordo di programma le amministrazioni che hanno partecipato all’esame del medesimo progetto preliminare; devono interessarsi, in ogni caso, il competente Ufficio del Genio civile delle opere marittime del Ministero dei Lavori Pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto nonché l’autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996. 4. Inoltre, la Regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l’assunzione della responsabilità del procedimento di approvazione del progetto definitivo. 5. Infine, entro 150 giorni dalla data di convocazione, il progetto ed i documenti connessi sono inviati agli enti interessati per l’esame e l’espressione delle relative competenze. Art. 7 (Rilascio della concessione demaniale): 1. Entro 30 giorni dall’esito favorevole della conferenza di servizi o dall’accordo di programma di cui all’art. 6, l’autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli artt. 9 e 19 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula. 2. Copia dell’atto di concessione è trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze. Art. 8 (Esecuzione delle opere): 1. Dopo l’approvazione dell’atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l’assistenza, ove lo ritenga necessario, dell’Ufficio del Genio civile, per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso di beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale. 2. L’esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall’autorità competente ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. in commento, dal capo dell’Ufficio del genio civile per le opere marittime, dal capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze e dal Sindaco o da loro delegati. PROSPETTIVE Come alternativa al proliferare dei porti turistici, circostanza che dovrebbe raggiungere il suo apice entro una decina d’anni, sono già in costruzione cantieri navali multi-level, realizzati in superficie o interrati. Ad esempio, a Taormina è in fase di approvazione un progetto per la realizzazione di un cantiere navale a secco, interrato e multi-level, per 1.500 posti barca, dei quali il 75% risulta già prenotato da società inglesi intenzionate ad offrire ai propri clienti un posto-barca (in aggiunta al servizio di rimessaggio, manutenzione, guardania) nel mare siciliano. Al fine di migliorare, però, i servizi offerti, occorre realizzare uno sviluppo nautico più omogeneo, puntando, magari, ad una rete regionale dei porti e degli approdi turistici, organizzata e pensata da una sede centrale che crei un collegamento fra i porti stessi. In tal modo, il diportista europeo, in vacanza sulle nostre coste (estese per oltre 8.000 km), può essere informato della possibilità sia di ormeggiare presso altri punti costieri di notevole importanza artistico-culturale-paesaggistico, sia di visitare le aree marine protette e gli splendidi borghi disseminati sulla nostra penisola. Nicola De Giosa |