Il contratto di spedizione. Lo spedizioniere-vettore. Lo spedizioniere doganale.
Il contratto di spedizione. La figura dello spedizioniere si è evoluta ed omogeneizzata in Europa parallelamente all’intensificarsi dei traffici e degli scambi commerciali.Da semplice intermediario incaricato di organizzare e controllare il trasferimento delle merci, ruolo che spesso veniva ricoperto da una persona di fiducia dei commercianti, lo spedizioniere oggi deve adempiere ad una serie di funzioni sempre più gravose.La professione di spedizioniere è disciplinata dalla L. 14 novembre 1941, n. 1442, oltre che dalle leggi doganali.Rigide e varie sono le regole cui attenersi.Infatti, chi intraprenda l’attività di spedizioniere senza essere iscritto in un elenco autorizzato o dopo esserne stato radiato è punito ai sensi dell’art. 348 del codice penale, norma regolante l’abusivo esercizio di una professione. In caso di sospensione disposta dall’Autorità competente, rischia un’ammenda elevata chi dovesse continuare ad operare nonostante il provvedimento ostativo. Infine, nel caso in cui il titolare dell’attività sia sottoposto a procedimento penale, il Prefetto può disporre la chiusura dello stesso esercizio.Questa breve carrellata di ipotesi sanzionatorie dimostra sia il rigoroso controllo cui è sottoposta tale attività sia la notevole considerazione in cui la medesima viene tenuta.Nello specifico, l’art. 1737 del codice civile definisce il contratto di spedizione come un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le azioni accessorie.In base a ciò, ne deriva che la disciplina della figura in parola debba ricondursi nell’ambito del contratto di mandato, senza spendita del nome del mandante e, perciò, nel campo del mandato senza rappresentanza.Questo comporta l’acquisizione dei diritti e l’assunzione degli obblighi in capo al mandatario, anche nell’ipotesi in cui i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato. Tuttavia il mandante, sostituendosi attivamente al mandatario-spedizioniere, potrà esercitare i diritti di credito derivanti dal contratto (conseguentemente, per la giurisprudenza maggioritaria, il mandante assumerà anche le relative obbligazioni).Al contrario, qualora ci fosse un’esplicita spendita del nome, il trasferimento di diritti ed obblighi in capo al mandante interverrà automaticamente, operando in tal senso un mandato con rappresentanza.Quest’ultima possibilità si pone, però, in contrasto con la definizione codicistica del contratto di spedizione sopra descritta (dando luogo, per contro, alla possibilità di sottostare alla disciplina regolante il contratto di mandato), per cui nella prassi, in presenza di contestazioni e/o danni alle merci, potrebbero presentarsi dei problemi anche complessi per la risoluzione di eventuali controversie.Quanto alla revoca, essa può intervenire validamente, ai sensi dell’art. 1328 cod. civ., finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto col vettore; in tal caso, però, allo spedizioniere spetteranno i rimborsi per le spese sostenute ed un equo compenso per l’attività prestata.Analizzando nel dettaglio gli obblighi dello spedizioniere, si rileva che lo stesso deve attenersi alle istruzioni impartitegli dal committente relativamente alla scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto delle merci. In mancanza, egli deve operare secondo il miglior interesse del dominus. Ad esempio, si può a ben vedere ritenere che lo spedizioniere sia obbligato ad inserire nel contratto di trasporto speciali clausole relative alla consegna della merce quando di tali circostanze si sia fatto cenno fra committente e destinatario (poiché tali accordi potrebbero risultare dalle fatture consegnate allo spedizioniere). Un’ipotesi di responsabilità che sorge di frequente nella prassi è originata dalla sostituzione (tacita) dell’incaricato alla spedizione messa in atto dal primo spedizioniere (ponendo in essere sia un ulteriore contratto di spedizione sia uno spedizioniere di fatto). Essa è legittima solo se comunicata ed accettata dal committent Per quanto riguarda il compenso, solitamente si fa ricorso alle tariffe professionali o agli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Le spese anticipate ed i compensi per le prestazioni accessorie sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, ma l’art. 1740 del codice civile consente anche di determinare preventivamente un importo globale. 2. Lo spedizioniere-vettore L’art. 1741 del codice civile regola la figura dello spedizioniere vettore, così definendolo: “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi ed i diritti del vettore”.In tal modo si conferisce allo spedizioniere non solo la possibilità di metter in atto ciò che rientra fra le proprie competenze, ma anche quella di curare il trasporto.Pertanto lo spedizioniere-vettore assume sia l’obbligo di stipulare in nome proprio e per conto altrui un contratto di trasporto (ossia un contratto di spedizione), sia l’obbligo all’esecuzione del trasporto stesso (contratto di trasporto), concludendo, dunque, due contratti. Di conseguenza, nell’ipotesi di danni al carico, ad esempio, risponderà, se del caso, in virtù della veste che ricopriva al momento del verificarsi dell’evento lesivo, soggiacendo, dunque, a due differenti profili contrattuali.Ciò vale nel caso in cui sia nettamente distinguibile quale delle due discipline debba trovare applicazione e sia possibile risalire con certezza alla causa e/o al momento in cui si è consumato l’evento dannoso.Cosa accade, però, nel caso in cui lo spedizioniere presenti un’unica fattura senza distinguere nettamente voci e costi dovuti alle varie operazioni? A quali regole occorrerà far riferimento nell’ipotesi di un furto delle merci?Nella prassi, mancano specifiche norme idonee ad individuare criteri oggettivi sulla base dei quali stabilire quando ci si trovi in presenza di uno spedizioniere puro o di uno spedizioniere-vettore.Di frequente la giurisprudenza ha rilevato che in alcuni casi non possa più aversi riguardo al contratto di spedizione; al contrario l’attività prestata accederebbe alla figura negoziale del trasporto.In tal senso, la differenza non è di poco conto, avuto riguardo ai maggiori oneri di responsabilità cui soggiace il vettore. Per giungere ad una soluzione, occorrerà aver riguardo al tenore letterale dei documenti di trasporto, alla corrispondenza intercorsa fra le parti, alla reale intenzione delle stesse, all’esistenza di una tariffazione a forfait (indice dell’esistenza di un contratto di trasporto). 3. Lo spedizioniere doganale La professione di spedizioniere doganale (custom broker, commissionaire de douanes) è regolata dalla legge n. 1612/60 (modificata con L. n. 88/69), dal regolamento approvato con D. M. del 10 marzo 1964 e sue modifiche, dal D.lgs. 374/90, oltre che dal T.U. in materia doganale n. 43/73 e dal Codice comunitario doganale n. 2913/92.Per potere esercitare tale professione è necessario ottenere la relativa nomina (patente) ed iscriversi nell’apposito albo professionale.Il titolo, che si consegue con il superamento di uno speciale esame previsto dal citato testo unico doganale, ha validità illimitata.Esso viene rilasciato a persone fisiche italiane o di Stato estero (che garantisca reciproci diritti ai cittadini italiani), maggiorenni, di buona condotta civile e morale ed, infine, meritevoli della fiducia dell’Amministrazione finanziaria per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed economico-valutarie.L’albo nazionale è gestito dal Consiglio Nazionale, di cui fanno parte alcuni membri eletti dai Consigli dipartimentali.Tali ultimi organi hanno poteri che vanno al di là della semplice sorveglianza, potendo comminare sanzioni che vanno dal semplice richiamo fino alla radiazione, la quale può verificarsi in caso di gravi infrazioni.Il Consiglio Nazionale redige, inoltre, le tariffe per l’attività professionale, di concerto con i citati Consigli dipartimentali.Ai sensi dell’art. 56 del T.U. 43/73, lo spedizioniere doganale è colui che esercita dinanzi all’Autorità doganale la rappresentanza di un proprietario di merci destinate all’importazione o all’esportazione, o comunque colui che è presunto tale al momento della presentazione di tali merci o le detenga al momento della loro entrata o uscita dal territorio nazionale.Solitamente egli agisce in nome e per conto del rappresentato. Tuttavia, ai fini fiscali lo spedizioniere è soggetto ad una responsabilità sussidiaria (di durata quinquennale dalla data d’emissione della bolletta doganale) a quella del soggetto che rappresenta per i diritti non pagati o per un eventuale accertamento di maggior valore qualora intervenissero ipotesi di irreperibilità, insolvenza, incapacità, etc. del mittente.Sulla responsabilità primaria del mittente davanti all’Autorità doganale non vi è dubbio alcuno.Da ultimo, una pronuncia della Cassazione ha confermato che “lo spedizioniere doganale, il quale abbia pagato l’imposta doganale, può pretendere, in base alle norme sul mandato, il rimborso dal soggetto che gli ha conferito l’incarico di compiere le operazioni doganali, dovendo altrimenti indirizzare la pretesa nei confronti del proprietario delle merce che, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere, rimane il soggetto passivo del rapporto tributario” (Cass., n. 85/2004).Nella prassi, lo spedizioniere ha diritto di ricevere in anticipo l’importo necessario. In alcuni casi, però, riguardanti soprattutto rapporti duraturi fra grosse ditte e spedizionieri, quest’ultimi possono essere ammessi al beneficio del pagamento delle somme dovute in via differita dietro deposito di polizza fideiussoria, senza beneficio d’escussione per i crediti dell’Amministrazione verso i proprietari delle merci.Le grandi imprese, peraltro, usufruiscono di un’apertura fornita dal combinato disposto dagli articoli 43 e 44 del T.U. doganale n. 43/73. Infatti, tali norme, ribadendo in un primo momento la facoltà del proprietario delle merci di compiere personalmente le operazioni doganali che lo riguardano, concedono al medesimo la possibilità di farsi rappresentare in dogana da uno spedizioniere doganale, oppure da un proprio dipendente; tale soggetto, pur se non iscritto all’albo professionale degli spedizionieri, può essere ugualmente abilitato ed iscritto in un elenco speciale come procuratore speciale sotto la responsabilità del medesimo preponente.Quanto all’incompatibilità fra l’esercizio della professione in commento e quello di altre attività, netto è il divieto di operare sia come spedizioniere doganale che come agente raccomandatario. A tale ostacolo si può ovviare affidando, anche nello stesso ufficio o agenzia, i differenti incarichi a due soggetti distinti ed in regola con le rispettive norme regolamentari.In ordine al profilo della responsabilità per esatto adempimento dell’incarico conferitogli, è interessante notare che “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l’incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell’interesse del committente, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificarle, incluse la prassi e le interpretazioni degli Uffici doganali. Se, a seguito dei fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest’ultimo subisce; ciò salvo che sia mancata la possibilità d’informarlo e rimanendo irrilevante che l’atto compiuto sia idoneo a realizzare l’interesse del committente” (Cass. 3650/04). Dott. Nicola De Giosa |